Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13228 del 26 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), il principio generale dell'art. 23, ultimo comma, della citata legge, che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per cassazione delle sentenze del pretore rese sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi, per le quali l'art. 35, comma quarto, della stessa legge prescrive che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione debba svolgersi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, con applicazione delle norme di cui agli artt. 442 e seguenti c.p.c.; infatti, dal rinvio operato da quest'ultima norma alle disposizioni sulle controversie individuali di lavoro — che prevedono l'appellabilità (salvo il limite di valore di lire cinquantamila) delle sentenze di primo grado — consegue che le sentenze del pretore conclusive dei giudizi di cui al citato comma quarto dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 sono impugnabili (oltre il limite di valore predetto) con l'appello ex art. 433 c.p.c. e non con ricorso per cassazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un datore di lavoro avverso la sentenza pretorile che aveva respinto l'opposizione proposta contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Inps per il pagamento di sanzioni amministrative a causa di omissioni contributive relative ad alcuni dipendenti).

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