Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7529 del 30 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'adeguamento monetario di una prestazione di natura previdenziale o assistenziale (nella specie: indennità di accompagnamento) costituisce parte integrante della stessa e non può quindi configurarsi come un diritto autonomo, concettualmente distinto dalla prestazione base, tenuto anche conto del fatto che la pregressa accettazione di un importo inferiore non implica transazione o rinunzia all'importo maggiore, stante la possibilità di accettazione di un adempimento parziale. Consegue che la prescrizione di tale diritto non decorre dal giorno della liquidazione della prestazione base in favore dell'assistito, ma dal momento in cui si è realizzato il ritardo nell'erogazione di ciascun rateo della prestazione rispetto al tempo in cui detta prestazione era dovuta; quindi la rivalutazione comincia a maturare con l'inizio della mora debendi dell'ente erogatore della prestazione riferita al momento in cui ciascuna prestazione periodica diventa dovuta.

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