Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1267 del 6 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La non cumulabilità di interessi e rivalutazione relativamente alle prestazioni previdenziali, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, qualora in primo grado e in appello sia stato contestato il diritto alla rivalutazione, poiché la contestazione in radice della sussistenza del diritto controverso rende non necessaria la ulteriore deduzione di ogni diverso profilo di contestazione attinente al medesimo diritto e, quindi, se il giudice accoglie la domanda disattendendo la formulata contestazione, l'interessato può con l'atto di impugnazione far valere una o tutte le altre contestazioni, esclusa la configurabilità di questioni nuove che debbano essere dichiarate inammissibili per effetto del giudicato; d'altra parte, con riferimento al giudizio di legittimità, deve rilevarsi che la questione della cumulabilità di interessi e rivalutazione è di mero diritto e non richiede accertamenti di fatto.

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