Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2801 del 23 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 c.p.c.), la quale (con riguardo a fattispecie sottratte ratione temporis all'applicabilità dell'art. 16, sesto comma, L. 30 dicembre 1991, n. 412) ha comportato l'assimilazione dei crediti previdenziali a quelli di lavoro, sugli uni e sugli altri vanno riconosciuti — anche di ufficio — interessi e rivalutazione monetaria (i primi da calcolare sulle somme rivalutate), residuando diversità solo sul punto relativo alla decorrenza di entrambe tali voci, in quanto per i crediti previdenziali deve farsi riferimento non alla data di maturazione del diritto (come per i crediti di lavoro) ma alla data di verificazione delle condizioni di legale responsabilità dell'ente previdenziale (e cioè alla data del provvedimento di reiezione della domanda o alla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato oppure, ove la domanda non sia richiesta, alla scadenza del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto).

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