Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1844 del 20 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il trattamento d'invaliditā, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 att. c.p.c., decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invaliditā e tale decorrenza concerne anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non giustificandosi la concessione dello spatium deliberandi (di centoventi giorni) considerato dalla sentenza costituzionale n. 156 del 1991.

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