Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8474 del 28 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di indebito contributivo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, primo comma, della legge 613 del 1966, dell'art. 7 ultimo comma della legge n. 463 del 1959 e dell'art. 15 della legge n. 9 del 1963 come sostituiti dall'art. 12, secondo comma della legge n. 613/66, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine e in mancanza di un successivo intervento legislativo, spetta al giudice ordinario individuare la disciplina da applicare alla fattispecie, atteso che nel caso di vuoto legislativo causato dalla declaratoria di incostituzionalità (peraltro nella specie insussistente, potendo farsi ricorso alla generale disciplina dell'indebito oggettivo), la nostra Costituzione non prevede che la Corte indichi la norma che diviene applicabile, dovendo soltanto comunicare la decisione alle Camere o ai Consigli regionali per quanto di loro competenza, restando escluso che la norma caducata continui a regolare la fattispecie in attesa di un intervento legislativo. È pertanto esente da censure la sentenza di merito che a tal fine abbia fatto applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avente carattere generale, riconoscendo gli interessi legali con decorrenza non dalla domanda, ma dalla scadenza del termine di 120 giorni, introdotto dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che si applica a tutti i casi di richieste agli istituti previdenziali e assistenziali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non diversamente regolati.

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