Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10133 del 14 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della sentenza costituzionale n. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 c.p.c.) i crediti previdenziali — rispetto ai quali le condizioni di responsabilità dell'ente debitore per il ritardo nell'adempimento, come richiamate dalla sentenza predetta, si siano verificate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (privo di efficacia retroattiva) — soggiacciono al regime previsto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., sicché anche per detti crediti devono liquidarsi (come per quelli di lavoro) sia la rivalutazione (automatica) sia gli interessi legali sulla somma rivalutata.

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