Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6127 del 7 luglio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spettanti sui crediti pecuniari relativi a prestazioni previdenziali vanno dal giudice determinati — come gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. — sugli importi lordi, comprensivi delle ritenute fiscali e contributive, tenuto conto che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 c.p.c.) ha sostanzialmente parificato il trattamento dei crediti per prestazioni previdenziali a quello dei crediti di lavoro estendendo ai primi, tranne che per quanto concerne la decorrenza (e salvo il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione introdotto per i crediti previdenziali dall'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991) il meccanismo di rivalutazione automatica di cui all'art. 429, terzo comma, sopra citato.

(massima n. 2)

Nei crediti per prestazioni previdenziali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutazione monetaria costituisce una componente essenziale del credito e quindi, nel caso in cui venga corrisposto in ritardo il solo capitale, sull'importo per la rivalutazione, calcolato con riferimento all'epoca di tale pagamento, maturano dalla stessa data rivalutazione e di interessi così come previsto per i crediti previdenziali. Invece gli interessi non formano parte del capitale e quindi l'importo a tale titolo maturato all'epoca del pagamento del capitale non è suscettibile di rivalutazione e non produce nuovi interessi se non alle condizioni di cui all'art. 1283 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.