Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1496 del 10 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella situazione anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, con la quale è stata pronunziata l'illegittimità dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva l'applicabilità della rivalutazione monetaria anche ai crediti previdenziali ed assistenziali, è configurabile solo una mera difficoltà all'esercizio del diritto, priva di efficacia impeditiva, che ben può essere rimossa con la proposizione della domanda e l'eventuale giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Ne consegue, anche in tale situazione, che la pronuncia, con la quale il giudice, sia pure implicitamente (liquidando i soli interessi), neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno e passa in giudicato in mancanza di impugnazione sul punto, restando precluso l'esame della questione della rivalutazione monetaria nelle successive fasi processuali e in separato giudizio. (Fattispecie relativa a ritardato pagamento dell'indennità premio servizio).

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