Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4775 del 6 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta (anche in dipendenza dal suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) costituisce l'oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 c.c.) e resta assoggettata alla disciplina dettata per quelle obbligazioni e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 1224 c.c., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento, restando invece inapplicabili, all'indicata obbligazione restitutoria, le norme circa il cumulo di interessi legali e rivalutazione nei crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria, stante la radicale difformitą rispetto agli stessi, la quale rende manifestamente infondati, al riguardo, i dubbi di legittimitą costituzionale sotto il profilo dell'art. 3 Cost.

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