Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8828 del 20 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda, proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro, volta a conseguire il risarcimento del danno (differenziale rispetto a quanto erogato dall'Inail) sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 c.c., dà luogo ad una controversia non previdenziale ma di lavoro, con la conseguenza che la relativa competenza territoriale va determinata ai sensi non dell'art. 444 ma dell'art. 413 c.p.c., atteso che detta domanda non attiene al rapporto assicurativo ed è diretta a far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro; né, per assegnare carattere previdenziale alla controversia, è sufficiente il rilievo che tale responsabilità sia delimitata dall'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, mentre l'applicazione dell'art. 444, primo comma, c.p.c. — la cui ratio risiede nell'interesse (pubblicistico) dell'ente previdenziale allo svolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo di trattazione in via amministrativa — sarebbe del tutto ingiustificata con riguardo a controversia nella quale legittimato passivo è il datore di lavoro e non l'ente predetto.

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