Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilitā dell'origine professionale, questa puō essere ravvisata in un rilevante grado di probabilitā. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, č tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entitā dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilitā, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse riconosciuto la rendita di invaliditā a favore di un lavoratore che, in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e cinque o sei ore al giorno, di telefoni cellulari e "cordless", aveva sviluppato una grave forma di tumore dei nervi cranici, il neurinoma del Ganglio di Gasser).

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