Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6699 del 16 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di ritardata corresponsione del trattamento pensionistico a dipendenti di enti locali, avente natura di retribuzione differita ed indicizzata, la richiesta finalizzata — attraverso il richiamo all'art. 429, terzo comma, c.p.c. o all'art. 1224, secondo comma, c.c. e senza la deduzione di comportamenti colposi della P.A. diversi dal mero ritardo — alla salvaguardia dell'originario potere di acquisto della prestazione previdenziale, non costituisce una pretesa connessa o accessoria a quella principale, ma si concreta in una domanda di esatto adempimento, da parte della C.P.D.E.L., dell'obbligo di erogazione della pensione stessa e ricade quindi nell'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 13 del R.D. n. 1214 del 1934 e 60 del R.D.L. n. 680 del 1938.

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