Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12283 del 3 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

A tutte le ipotesi di pensione č applicabile il principio secondo cui il provvedimento di concessione della pensione emesso dall'Inps non č atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione — in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa — ma č un atto di certazione riconducibile ad un'attivitā ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'Istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimitā o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che in un caso di revoca da parte dell'Inps del provvedimento con il quale era stata concessa alla coniuge dell'assicurato la pensione di reversibilitā, motivata con riferimento all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, aveva ritenuto necessario risolvere preventivamente, sia pure incidenter tantum, la questione concernente il rapporto di lavoro — essendo il rapporto di lavoro subordinato requisito indispensabile del rapporto di assicurazione obbligatoria — facendo gravare sull'Inps l'onere di provarne l'insussistenza).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.