Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8026 del 21 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme trattenute sullo stipendio e versate all'Inps a titolo di contribuzione previdenziale, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza del debito previdenziale, ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica l'art. 429, c.p.c., in materia di interessi e rivalutazione monetaria, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, essendo irrilevante che le trattenute siano state effettuate in forza di una legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, dovendo altresì ritenersi riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario la successiva emanazione di norme di favore per l'Inps in ordine alle modalità del rimborso, delle quali il datore di lavoro non può giovarsi, in quanto concernenti il rapporto pubblicistico intercorrente tra questi e l'ente previdenziale. (Fattispecie relativa ad azione di ripetizione delle trattenute eseguite dal Consorzio provinciale trasporti casertani sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 in materia di ampliamento dell'ambito di applicabilità degli sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.