Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13060 del 5 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda proposta dall'Inpdap di rimborso degli interessi legali versati ad ex dipendenti per il ritardo nella corresponsione della indennitą di fine rapporto, ha causa petendi nel rapporto contributivo fra il medesimo ente previdenziale e l'Amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza in ordine alla controversia relativa al rimborso dei predetti interessi legali per il menzionato ritardo, i quali, essendo previsti dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 79 del 1997 convertito nella legge n. 147 del 1997, non sono qualificabili come interessi moratori, ma hanno la stessa natura previdenziale del credito principale, sicché la controversia appartiene alla competenza del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 ss. c.p.c.

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