Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 22730 del 11 dicembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall'INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, primo comma, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 44, terzo comma, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.