Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10615 del 19 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

I trattamenti di pensione corrisposti dallo stesso datore di lavoro, e non da un centro autonomo di imputazione di un distinto rapporto previdenziale, hanno natura di retribuzione differita, anche se della prestazione sia beneficiario iure proprio il coniuge superstite, in quanto la ragione dell'obbligazione del datore di lavoro risiede pur sempre nel pregresso rapporto di lavoro. Pertanto, la prestazione di cui il coniuge superstite č creditore, partecipa della natura lavoristica del credito retributivo del lavoratore, e alla stessa sono applicabili interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c., terzo comma. (Fattispecie relativa al credito del coniuge superstite di un dipendente della Societā San Paolo Imi Spa, relativo ad Assegno Integrativo di Quiescenza).

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