Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6194 del 2 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Dopo la costituzione in giudizio dell'appellante principale, la quale nel rito del lavoro si perfeziona con il deposito del ricorso (art. 434 c.p.c.) la notifica allo stesso dell'appello incidentale deve essere eseguita presso il procuratore nominato nel ricorso in appello indipendentemente dalla elezione di domicilio presso di lui, poiché l'art. 170 c.p.c., disponendo, che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni di fanno al procuratore costituito individua in quest'ultimo il destinatario delle notificazioni degli atti cosiddetti endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata.

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