Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3075 del 15 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della tempestivitā della proposizione dell'appello incidentale, č necessario, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., che sia il deposito della memoria contenente detto gravame sia la sua notifica siano eseguiti entro il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, non rilevando (ove sia rispettato tale termine) che il deposito segua o preceda la notifica e che la memoria (tempestiva) depositata non contenga la relata della notifica, purché la prova della tempestivitā della medesima sia fornita prima della discussione.

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