Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8707 del 4 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, terzo comma, c.p.c., nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge (cioč almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione), e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine, valorizzando in tal senso sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine sistematico, quali la brevitą del termine a disposizione della parte interessata per l'esecuzione di adempimenti che possono risultare di difficile esecuzione, e la necessitą di preferire un'interpretazione che escluda ragioni di illegittimitą costituzionale, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione dell'atto di appello, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dal diritto vivente, come recentemente enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Ne consegue che in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, cosģ come in caso di notificazione invalida, il tribunale deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva).

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