Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17216 del 4 dicembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la memoria di costituzione nella quale č proposto appello incidentale deve essere notificata alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione o, almeno, di questo decreto va fatta chiara ed esplicita menzione nella memoria, non incombendo sull'appellante incidentale l'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza di discussione. La proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito della memoria nella cancelleria del giudice ad quem almeno dieci giorni prima dell'udienza, e quindi detto deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che la nullitā della notificazione della memoria (nella specie, in quanto la memoria non recava l'indicazione della data dell'udienza), non si comunica all'impugnazione ed il giudice dell'appello, rilevato il vizio, deve indicarlo all'appellante incidentale, assegnando allo stesso nuovo termine (perentorio), per notificare la memoria, unitamente al decreto di fissazione della nuova udienza.

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