Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 383 del 14 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il richiamo nella comparsa di costituzione in appello «a tutto quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado» non confligge con l'art. 436, comma secondo c.p.c., che nel rito speciale del lavoro — nell'ambito del più generale principio fissato dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni s'intendono rinunziate se non espressamente riproposte in appello — impone all'appellato di formulare nella memoria difensiva la «dettagliata esposizione di tutte le sue difese», con formula che non richiede specificità e analitica indicazione delle questioni sottoposte al giudice, come è, invece, previsto per l'appellante, cui è richiesta l'indicazione dei «motivi specifici d'impugnazione».

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