Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 25229 del 30 novembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di processo del lavoro, non esistendo in grado di appello una fase istruttoria e non essendovi, quindi, alcun giudice istruttore, ma solo un relatore, non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice sancito dall'art. 174 c.p.c., sicché, con decreto presidenziale emesso ai sensi dell'art. 435 c.p.c., è possibile sostituire un relatore ad un altro fino all'udienza di discussione. Ove, poi, venga designato, quale nuovo relatore, il magistrato che, in primo grado, aveva istituito il processo, senza, tuttavia, pervenire ad una decisione a seguito di trasferimento ad altre funzioni, si deve escludere che il medesimo incorra, per la precedente attività espletata nel medesimo giudizio, in una incompatibilità, dipendendo quest'ultima soltanto dall'assunzione della decisione in tribunale e non dal mero espletamento dell'attività istruttoria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.