Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2687 del 21 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 434, secondo comma, c.p.c., ove fissa il termine di trenta giorni, dalla notificazione della sentenza di primo grado, per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del procedimento di secondo grado, è applicabile anche nel caso in cui l'appellante irritualmente adotti la forma della citazione, di modo che la convertibilità del relativo atto non può prescindere dal suo deposito entro il suddetto termine, a pena d'inammissibilità (rilevabile di ufficio).

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