Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6170 del 5 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro l'appellante non ha l'onere di riproporre le istanze istruttorie, ritualmente proposte in primo grado, sulle quali il pretore abbia omesso di provvedere per aver ritenuto diversamente provate le circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda, con la conseguenza che il giudice di appello non può pervenire ad una valutazione diametralmente opposta se non dopo essersi pronunciato sull'ammissibilità dei mezzi di prova richiesti nel precedente grado di giudizio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.