Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 118 del 11 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riserva di gravame differito avverso la sentenza non definitiva, anche nel rito del lavoro opera l'art. 340 c.p.c. anche se, rispetto al rito ordinario, il termine iniziale decorre, anziché dalla comunicazione del deposito della sentenza, dalla lettura del dispositivo da parte a conclusione dell'udienza di discussione, che rende possibile l'immediata riserva di gravame differito, non essendo indispensabile per tale proposizione il deposito della sentenza completa di motivazione. Conseguentemente, qualora dopo tale lettura e della pedissequa ordinanza di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruttoria, si dia luogo, in immediata prosecuzione, alla prima udienza istruttoria, la parte soccombente, che ometta di inserire a verbale la propria dichiarazione di impugnazione differita, decade dalla facoltą di scelta tra le due forme d'impugnazione, restandole l'esercizio del potere di impugnazione immediata, e cioč nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza definitiva oppure, in difetto di notifica, nel termine lungo decorrente, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.