Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3312 del 27 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di proposizione dell'appello con riserva dei motivi, a norma del secondo comma dell'art. 433 c.p.c. fino a che il relativo termine di presentazione non sia ancora scaduto, il giudice di secondo grado può disporre il rinvio dell'udienza di discussione, per consentire all'appellante la presentazione dei motivi d'appello a seguito dell'avvenuta pubblicazione della sentenza appellata.

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