Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4477 del 3 novembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

In base al principio della conservazione dell'atto nullo, nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, č utilmente proposto l'appello anche con la forma della citazione invece che con quella del ricorso, purché la citazione venga depositata, nella cancelleria del giudice adito, entro i termini perentori di cui al secondo comma dell'art. 434 (nuovo testo) c.p.c. ovvero, in caso di mancata notificazione della sentenza impugnata, entro il termine generale di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c.; fermo restando l'obbligo di rispettare il termine di venticinque giorni tra la data della notifica e l'udienza di discussione, stabilito dall'art. 435, terzo comma, c.p.c., la cui inosservanza comporta in ogni caso la nullitā della notificazione dell'atto d'appello sanabile, ove l'appellato non si sia costituito, mediante la rinnovazione della notifica con il rispetto dell'anzidetto termine, secondo il disposto dell'art. 291 c.p.c. che contiene una norma di carattere generale applicabile a tutte le ipotesi di nullitā della notificazione.

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