Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2543 del 28 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il principio della cosiddetta ultrattivitą del rito, qualora una controversia sia stata trattata con il rito ordinario, anziché secondo le norme del processo del lavoro, l'impugnazione - quale che sia il suo oggetto - deve essere proposta con citazione a udienza fissa, da notificarsi nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. Tuttavia, qualora l'appellante adotti la forma del ricorso, propria del rito speciale, invece che quella ordinaria della citazione, l'impugnazione, in ossequio al principio processuale della conservazione degli atti, č da ritenersi egualmente ammissibile, sempre che la notifica di essa sia tempestiva ai sensi dei citati articoli.

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