Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2518 del 9 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il principio di ultrattività del rito, ove una controversia sia stata trattata in primo grado con rito ordinario, anziché con rito di lavoro, cui è assoggettata, devono essere seguite le forme ordinarie anche per proporre gravame contro la sentenza pronunciata in quel grado di giudizio, con la conseguenza che deve ritenersi tardivo l'appello proposto con ricorso, anziché con citazione a comparire ad udienza fissa, se questo, benché tempestivamente depositato, sia stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

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