Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2554 del 29 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne l'entità, mentre è compito del giudice stabilirne l'eventuale insufficienza, accertando la conformità di essa ai criteri indicati dall'art. 36 Cost., se del caso previa discrezionale ammissione d'ufficio dei mezzi di prova circa gli elementi — in particolare, quantità e qualità di lavoro svolto — utili ai fini della valutazione predetta, che siano stati almeno allegati dal lavoratore, senza peraltro procedere a determinazione equitativa delle prestazioni del dipendente, posto che il ricorso al criterio previsto dall'art. 432 c.p.c. è consentito, quando, certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, e non già quando si tratti di stabilire la misura del diritto medesimo in rapporto ad un fatto costitutivo.

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