Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1197 del 12 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'interpretazione di un contratto collettivo, le informazioni e le osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali (art. 425 c.p.c.) sono utili per la ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale, e, in particolare, per la determinazione dell'oggetto dibattuto fra le parti e della posizione da queste assunta nel corso delle trattative, ma non possono risolversi in valutazioni interpretative riservate al giudice, che deve procedere direttamente all'interpretazione della volontà negoziale — quale obiettivamente manifestatasi nelle clausole contrattuali — in base al prioritario criterio ermeneutico costituito dall'elemento letterale.

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