Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 276 del 19 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie di lavoro, la facoltà del giudice di richiedere, ai sensi degli artt. 421 e 425 c.p.c., informazioni alle associazioni sindacali presuppone che le medesime siano indicate dalle parti e rispondano — se chiamate all'udienza di discussione — a mezzo di loro rappresentanti, restando esclusa, in mancanza di ciò, la possibilità di verbalizzare notizie offerte da persone estranee alle associazioni stesse e non espressamente indicate come legittimate a renderle.

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