Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2166 del 1 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il regime di sanatoria delle nullitą formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162, 164 e 291 c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro, in mancanza di specifica deroga e non ostando ragioni d'incompatibilitą con le peculiaritą strutturali di detto rito. Nelle cause di lavoro, pertanto, la nullitą radicale od inesistenza giuridica della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie, per consegna in unica copia al procuratore costituito di pił parti), ovvero l'omissione della notificazione medesima, al pari della nullitą dovuta al mancato rispetto del termine minimo per la comparizione, integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto, o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto ex nunc, salvi restando i diritti quesiti, con l'ulteriore conseguenza che, se i vizi stessi siano inerenti all'appello, e vengano denunciati dall'appellato in sede di costituzione, tale costituzione non vale ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito della pregressa scadenza del termine d'impugnazione.

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