Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6090 del 18 ottobre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il giudice del lavoro ritenga di non dover dare corso alla domanda riconvenzionale del convenuto (per un qualsiasi motivo di forma o di sostanza) dichiarandola in limine litis inammissibile, e così ometta di provvedere alla fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., il processo non può che svolgersi secondo i tempi dell'iniziale decreto di fissazione d'udienza e con oggetto circoscritto alla domanda attorea; né il convenuto — che avrebbe avuto l'onere di rendersi parte diligente per conoscere la data della (eventuale) nuova udienza — può poi dolersi di aver ignorato la disposta inammissibilità della sua domanda riconvenzionale ed il conseguente mantenimento dell'udienza originariamente fissata.

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