Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9896 del 12 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro l'indicazione specifica, nel ricorso introduttivo, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, prescritta dall'art. 414 n. 5 c.p.c. č stabilita solo ai fini della concentrazione dell'istruttoria nel rispetto del contraddittorio, e non attiene invece (a differenza delle prescrizioni di cui ai numeri 3 e 4 dello stesso articolo, riguardanti l'oggetto della domanda e i relativi fatti costitutivi) all'individuazione della pretesa; pertanto la sua mancanza non determina nullitā dell'atto ma comporta solo la decadenza dell'attore dalla facoltā di articolare i mezzi di prova non indicati in ricorso, con l'ulteriore conseguenza che la domanda dovrā essere rigettata nel merito, a meno che non riceva supporto probatorio dalle ammissioni del convenuto o da mezzi istruttori disposti d'ufficio.

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