Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12250 del 3 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, sia l'attore che il convenuto sono tenuti, a pena di decadenza, a specificare nei rispettivi atti introduttivi della controversia i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi ed in particolare, quando si tratta di prove testimoniali, ad indicare i testi di cui si chiede l'audizione ex art. 244 c.p.c.

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