Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4349 del 26 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro la nullitā del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, č bensė rilevabile d'ufficio ed a prescindere dall'eventuale costituzione della parte convenuta, ma solo nell'ambito del giudizio di merito e pertanto deve escludersi che possa essere dedotta per la prima volta in sede di legittimitā da parte del convenuto soccombente e dalla stessa Corte d'ufficio, la violazione da parte dell'attore in prime cure dell'art. 163 n. 3 (o dell'art. 414 n. 3) c.p.c. per insufficiente determinazione della cosa oggetto della domanda.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.