Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13005 del 31 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata indicazione nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro del requisito di cui al n. 4 dell'art. 414 c.p.c. (esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda), richiamato dall'art. 434 c.p.c. per il ricorso in appello, č causa di nullitą insanabile dell'atto, rilevabile d'ufficio, derivando tale sanzione dal principio contenuto nell'art. 156, secondo comma. c.p.c., con conseguente pronuncia di inammissibilitą del ricorso.

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