Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23816 del 16 novembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussiste la nullitą dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414, n. 2, c.p.c. qualora il nome dell'attore (nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.