Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8502 del 13 giugno 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche all'interno del rito del lavoro e della previdenza sociale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, pertanto l'opposto, attore sostanziale, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c. e l'opponente ha l'onere di articolare le proprie difese secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma, c.p.c. prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore ed indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti che deve contestualmente depositare; la mancanza di una specifica e tempestiva contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti addotti dal ricorrente per ingiunzione-opposto consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi.

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