Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4896 del 16 luglio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre nel caso di opposizione di terzo proposta da litisconsorte necessario pretermesso contro una sentenza di primo grado le due fasi — rescindente e rescissoria — si svolgono innanzi allo stesso giudice il quale può, con un'unica decisione, annullare la sentenza opposta ed emettere la pronuncia sostitutiva (oppure pronunciare una prima sentenza di annullamento e quindi, all'esito dell'espletamento dei mezzi di prova ritenuti necessari, pronunciare sul merito); nella ipotesi di opposizione contro una sentenza di secondo grado, il giudice dell'appello deve limitarsi ad eliminare la sentenza opposta ed a rimettere gli atti al giudice di primo grado, sia per il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, sia per l'applicabilità dell'art. 354 c.p.c.

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