Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2134 del 24 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'opposizione di terzo sia stata proposta al giudice di secondo grado, la rimessione della causa al primo giudice deve essere disposta, in applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione, solo se il giudice d'appello consideri ammissibile l'opposizione e non anche quando escluda che il terzo fosse parte necessaria del processo svoltosi in sua assenza e consideri insussistenti le condizioni richieste per l'opposizione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.