Cassazione civile Sez. I sentenza n. 381 del 26 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio in qualitą di giudice d'appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria.

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