Cassazione civile sentenza n. 2266 del 31 luglio 1951

(1 massima)

(massima n. 1)

La sanzione di improcedibilitą stabilita dall'art. 399 c.p.c. a carico dell'attore in revocazione che nei venti giorni dalla notificazione dell'istanza non si costituisca nella cancelleria del giudice adito, opera anche nel caso in cui, nel termine predetto, siasi invece costituito il convenuto in revocazione.

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