Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23813 del 21 dicembre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione e di successiva instaurazione di un nuovo processo mediante riproposizione della domanda, conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, c.p.c., il giudicato di merito che si sia formato, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, caratterizzandosi il giudizio di rinvio come fase rescissoria, il cui "thema decidendum" rimane fissato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione.

(massima n. 2)

Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione, ove si sia formato il giudicato di merito, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, rimane fermo l'effetto interruttivo della prescrizione del credito del danneggiato e la stessa, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, c.c., decorre soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio.

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