Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1027 del 19 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora una delle parti abbia riassunto la causa, in sede di rinvio, nel termine annuale di cui all'art. 392 c.p.c., ancorché per conseguire soltanto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza cassata, ne deriva la tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio con la conseguenza che la controparte può chiedere il riesame della questione di merito deferita al giudice di rinvio con la comparsa di risposta, depositata nella cancelleria del giudice di rinvio, senza che sia necessaria la sua notificazione nell'indicato termine, all'altra parte.

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