Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2449 del 22 maggio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla sentenza emessa malgrado l'interruzione automatica del processo per la morte del procuratore di una delle parti, e, trattandosi di sentenza di appello, tempestivamente impugnata con ricorso per cassazione, deve escludersi qualsiasi rilevanza all'avvenuta notificazione del ricorso per cassazione — anche se da tale atto si possa desumere la conoscenza legale della morte del procuratore — quale dies a quo, agli effetti della prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. Pertanto, dopo la cassazione di detta sentenza la riassunzione deve essere compiuta dinanzi al giudice di rinvio ad istanza della parte che vi abbia interesse entro il termine annuale di cui all'art. 392 c.p.c. e non in quello pił breve fissato dall'art. 305 dello stesso codice.

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