Cassazione civile Sez. III sentenza n. 846 del 1 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui la Corte di cassazione annulli, ai soli effetti civili, una decisione penale, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della stessa Corte, stabilito dall'art. 392 c.p.c. ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, decorre, secondo le norme del codice di rito civile, dal deposito in cancelleria della sentenza stessa e non dal giorno della lettura del dispositivo in udienza.

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